Art. 4.
(Esiti della mediazione e della prova).

      1. L'articolo 29 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «Art. 29. - (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della mediazione e della prova). - 1. Nell'udienza successiva al termine del periodo di sospensione, il

 

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giudice, tenuto conto della conclusione positiva delle attività di mediazione, dell'osservanza delle altre prescrizioni imposte, del buon comportamento complessivo del minorenne e della favorevole evoluzione della sua personalità, pronunzia sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso contrario, provvede a norma degli articoli 32, 32-bis e 33».